La firma elettronica è legalmente riconosciuta ma, nonostante il certificato presente nella CNS sia emesso da un’ente certificatore che rispetta le specifiche norme di legge sulla sicurezza della emissione e gestione dei certificati, in caso di contestazione, la valenza probatoria è stabilita in sede di giudizio a discrezione del Giudice.
La firma digitale è non ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l’identità del titolare.
Con il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 la firma apposta con CRS/CNS o con TS/CNS diventa elettronica avanzata ed assume nei rapporti fra cittadino e Pubblica Amministrazione un valore sostanzialmente paragonabile alla firma digitale.
Qual’è la differenza tra firma elettronica e firma digitale?
Qual’è la differenza tra firma elettronica e firma digitale?
La firma elettronica è legalmente riconosciuta ma, nonostante il certificato presente nella CNS sia emesso da un’ente certificatore che rispetta le specifiche norme di legge sulla sicurezza della emissione e gestione dei certificati, in caso di contestazione, la valenza probatoria è stabilita in sede di giudizio a discrezione del Giudice.
La firma digitale è non ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l’identità del titolare.
Con il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 la firma apposta con CRS/CNS o con TS/CNS diventa elettronica avanzata ed assume nei rapporti fra cittadino e Pubblica Amministrazione un valore sostanzialmente paragonabile alla firma digitale.
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